INDENNITÀ COVID “DECRETO SOSTEGNI BIS”

INDENNITÀ COVID “DECRETO SOSTEGNI BIS”*

Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 – Circolare INPS n. 90 del 29 giugno 2021

(*) Indennità erogate dall’Inps con esclusione dell’indennità erogata dalla Società e Salute S.p.A. (art. 44 DL 73/2021)

 

Art. 42 comma 1

Soggetti già beneficiari delle indennità previste dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni).

Indennità una tantum di 1.600 € con pagamento diretto dall’Inps senza presentazione della domanda.

 

Art. 42 comma 2

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione diretta né di trattamento Naspi alla data del 26/05/2021, né di rapporto di lavoro in essere alla data del 27/05/2021.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 42 comma 3 lettera a)

Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente nel periodo dal 01/01/2019 e il 26/05/2021e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro, non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 42 comma 3 lettera b)

Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021, non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 42 comma 3 lettera c)

Lavoratori autonomi occasionali privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con contratto occasionale dal 01/01/2019 al 26/05/2021 iscritti alla Gestione Separata con almeno un mese di contribuzione versata, non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda, e che non abbiano un contratto autonomo occasionale alla data del 27/05/2021.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 42 comma 3 lettera d)

Incaricati alle vendite a domicilio con un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 € titolari di partiva Iva e iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali, non titolari di pensione diretta, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 42 comma 5

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate;

c) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 26/05/2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 27/05/2021.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 42 comma 6 lettera a)

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 € oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 €, non titolari di pensione diretta alla data del 26/05/2021, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità alla data del 27/05/2021.

Indennità una tantum di 1.600 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art. 69 commi da 1 a 5

Operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione diretta, Ape sociale, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità alla data di presentazione della domanda. È compatibile con la disoccupazione agricola, la Naspi e Dis-Coll.

Indennità una tantum di 800 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Art 69 comma 6

Pescatori autonomi compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, che non siano titolari di pensione diretta e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata alla data della presentazione della domanda. È compatibile con la disoccupazione agricola, la Naspi e Dis-Coll.

Indennità una tantum di 950 € previa presentazione domanda all’Inps entro il 30/09/2021.

 

Le indennità non sono tra loro cumulabili mentre possono essere concesse ai titolari di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984)

 

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