Devi dare le dimissioni?
Dal marzo 2016 puoi farlo solo telematicamente.
Per gli iscritti forniamo questo servizio gratuitamente, ma se non sei iscritto, non preoccuparti: solo in caso di dimissioni, ti diamo la possibilità di iscriverti con una tessera ad un costo dedicato.
Informazioni utili:
Le dimissioni non possono essere retroattive e per poterle dare sono necessari il codice fiscale del Datore di Lavoro, la PEC (indirizzo di posta elettronica certificata) del Datore di Lavoro, il tuo codice fiscale, un tuo indirizzo e-mail e almeno una busta paga.
QUANDO Si deve utilizzare la procedura telematica per presentare le dimissioni volontarie o risoluzione consensuale:
- Per i rapporti di lavoro subordinato del settore privato,
- Per i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi,
- Per le lavoratrici che abbiano pubblicato la data del loro matrimonio e intendano dimettersi,
- Per le dimissioni per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
QUANDO NON si deve utilizzare la procedura telematica per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale:
- Per i lavoratori domestici,
- Nei casi di risoluzione consensuale raggiunta tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (c.d. sedi protette),
- Per la lavoratrice durante il periodo di gravidanza,
- Per la lavoratrice/lavoratore durante il primi anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento (in questo caso vanno date obbligatoriamente presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente),
- Nei casi di recesso durante il periodo di prova,
- Per i rapporti di lavoro marittimo,
- Per i rapporti di lavoro del pubblico impiego,
- Per i collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato,
- Per l’interruzione anticipata del tirocinio.