CGIL Cremona
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Con un nuovo messaggio (n.2371), l’Inps interviene sull’Assegno temporaneo per i figli minori, annunciando che dal 1° luglio sarà attiva la procedura telematica per l’inoltro delle domande. Si tratta di una prestazione ponte, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega sull’assegno unico e universale, rivolta a coloro che finora erano esclusi dall’assegno per il nucleo familiare (ANF).
L’Istituto riepiloga i requisiti necessari che il richiedente l’assegno temporaneo deve possedere cumulativamente, al momento della domanda, ovvero:
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base di determinati livelli di ISEE. In particolare, è prevista:
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:
Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
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