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Agevolazioni

 

 

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Bonus energia e gas

Il bonus energia elettrica è uno “sconto” applicato con una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica.
Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.
Il bonus energia può essere erogato
in presenza di un disagio economico certificato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare (valore non superiore a 7.500 Euro; 20.000 euro nel caso in cui il nucleo familiare abbia 4 o più figli fiscalmente a carico)
in presenza di un disagio fisico di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall’ASL (condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di una apparecchiatura elettromedicale necessaria al mantenimento in vita).
La potenza impegnata non deve superare i 3 Kilowatt se i residenti nell’abitazione sono fino a 4, 4,5 Kilowatt per un numero di residenti superiore a 4.
I due bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

Il bonus gas è una riduzione sulle bollette del gas naturale (quindi non GPL e gas in bombola) dell’abitazione di residenza, riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose.
Agli intestatari del contratto di fornitura la riduzione viene riconosciuta nella bolletta
Agli utilizzatori di impianto condominiale centralizzato il beneficio sarà riconosciuto in una unica soluzione con pagamento tramite bonifico.

 

Detrazioni fiscali per famigliari a carico

Le Detrazioni fiscali per famigliari a carico sono sgravi fiscali che i lavoratori dipendenti e i pensionati possono chiedere al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) al fine di ottenere il beneficio ogni mese in busta paga o rata di pensione.

Sono considerati a carico

♦ il coniuge se non legalmente ed effettivamente separato
♦ i figli, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati anche se non conviventi con il contribuente che sostiene il carico fiscale.

Possono essere considerati a carico altri familiari  (vedi art. 433 del Codice civile)

♦ coniuge legalmente ed effettivamente separato,
♦ discendenti dei figli
♦ genitori e ascendenti prossimi, anche naturali
♦ genitori adottivi
♦ generi e nuore,
♦ suocero e suocera
♦ fratelli e sorelle, anche naturali

Questi familiari devono convivere con il contribuente che sostiene il carico fiscale oppure ricevere da questi assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Il reddito complessivo del soggetto fiscalmente a carico non deve superare euro 2.840,51 nell’anno d’imposta.